Scuola Edile Cuneo
Statuto
Art.1 – Costituzione
L’Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti collettivi stipulati tra Ance, Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori, (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), nonché la Sezione Costruttori Edili dell’Unione Industriali e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea Cgil della provincia di Cuneo.
Art.2 – Partecipazione al sistema formativo edile
Art.3 – Scopi statutari
Iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore.
Iniziative di formazione continua.
Qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri, secondo le esigenze del mercato del lavoro, con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all’antinfortunistica ed all’igiene del lavoro, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
Applicazione di accordi Nazionali e Territoriali in materia di formazione e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche.
Iniziative inerenti la prevenzione infortuni, l’igiene del lavoro ed in genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti tramite l’apposito Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
In particolare le attività di formazione saranno rivolte a:
giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi gli extracomunitari;
giovani neo diplomati e neo laureati;
giovani titolari di contratti di apprendistato (istruzione complementare), o formazione lavoro (teorica);
personale (operai, impiegati, tecnici e quadri), dipendente da imprese del settore.
Manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel settore;
Lavoratori in mobilità.
L’Ente Scuola Edile, tramite il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.
In particolare tale formazione si rivolge a:
Lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
Lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
Tecnici, capisquadra, capi cantiere e preposti;
Lavoratori occupati;
Tecnici del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli infortuni, igiene ed ambiente di lavoro;
Coordinatori in materia di sicurezza e salute e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
L’Ente Scuola Edile inoltre, può sviluppare ogni attività di formazione e ricerca ritenuta utile per il raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenza alle imprese organizzando anche attività formative specifiche, su richiesta delle stesse.
Qualora l’ente, per accertate ed obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati, (sotto il controllo dell’Ente medesimo), ad altro Ente Scuola, o ad altri enti esterni.
L’attività dell’Ente Scuola viene svolta in conformità con gli orientamenti del Formedil nazionale e regionale.
Art.4 – Sede, decorrenza e durata
Art.5 – Rappresentanza legale
Art.6 – Rapporto di Iscrizione
Art.7 – Entrate
I contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi stipulati tra le parti a livello nazionale e territoriale;
Gli interessi attivi sui predetti contributi;
Le sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
Somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell’ente;
Finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici e Privati nazionali ed internazionali
I contributi a carico delle imprese, operanti in provincia di Cuneo, definiti dalla contrattazione tra le parti, sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art.8 – Patrimonio sociale
dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti¸ donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell’ente:
Dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
Dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinati ad entrare nel patrimonio dell’Ente.
Art.9 – Consiglio di Amministrazione
a) Composizione
L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto di n.12 membri nominativi rispettivamente:
n.4 dalla Sezione Costruttori Edili dell’Unione Industriali della Provincia di Cuneo aderente all’ANCE;
n.2 dall’Associazione degli Artigiani della provincia di Cuneo aderente all’ANAEPA/CONFARTIGIANATO;
n.6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Cuneo stipulanti i contratti nazionali ed integrativi, stabiliti in misura paritetica fra loro.
Uno fra i membri nominati dall’associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all’ANCE, assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima.
Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, assumerà su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente
b) Durata dell’Incarico
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
E’ però facoltà delle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione, anche prima dello scadere del triennio.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessasti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
c) Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite.
d) Attribuzione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:
- Amministrare il contributo per la formazione professionale versato dalle imprese che operano nella provincia di Cuneo;
- Provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite dell’Ente;
- Curare e promuovere l’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell’Ente per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto;
- Curare ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali;
- Gestire il finanziamento dl Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;
- Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali. Transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti o recederne; appellare ed accettare i giuramenti, vendere e costruire immobili;
- Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell’Ente;
- Approvare, su proposta del Comitato di Presidenza il piano generale dell’attività dell’Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevanti, sulla base delle disponibilità finanziarie dell’esercizio e sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni Territoriali prima della sua approvazione e successivamente inviato al Formedil Nazionale e Regionale;
- Stabilire, su proposta del Comitato di Presidenza, l’organico necessario per il raggiungimento degli scopi. Assumere e licenziare il personale;
- Compiere infine, tutti gli altri atti necessari ed assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.
e) Convocazioni
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vice Presidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno, ora ed argomenti all’ordine del giorno.
In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto di due giorni.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma il Direttore.
f) Deliberazioni
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suo componenti.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Delle riunioni viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. IL verbale viene verificato e firmato dal comitato di presidenza e successivamente trasmesso a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.
La ratifica del verbale avviene nella riunione successiva del Consiglio di Amministrazione.
Art.10 – Presidente
Spetta al Presidente di:
a. rappresentare l’Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma legale.
b. Sovraintendere all’applicazione del presente statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le riunioni.
Art.11 – Vice Presidente
Spetta al Presidente di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni in parte, o integralmente in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle organizzazioni dei lavoratori.
Art.12 – Comitato di Presidenza
Spetta al comitato di presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto.
Art.13 – Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente, uno dall’Associazione dei Costruttori, uno dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori della provincia di Cuneo in accordo tra loro ed il terzo che presiede il Collegio di comune accordo tra tutte le Organizzazioni Territoriali.
I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni Territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri collegiali o nell’albo dei revisori contabili.
In mancanza dell’accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.
b) Compensi
Ai sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.
c) Durata
I sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
d) Attribuzioni
I sindaci revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell’Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.
Art.14 - Direttore
Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vice Presidente, è responsabile del funzionamento dell’Ente, svolgendo inoltre i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; in particolare:
• predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale dell’attività dell’Ente;
• Cura l’attuazione del piano generale dell’attività dell’Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
• Adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale, riferendone al Consiglio di Amministrazione;
• Cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio, favorendo le iniziative previste dal piano generale;
• Attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza relazioni con Enti Pubblici e privati, con il Formedil nazionale ed il Formedil regionale;
Le ulteriori attribuzioni ed il trattamento economico del Direttore sono stabiliti da Consiglio di Amministrazione.
Art.15 – Personale dell’Ente Scuola
Al personale dell’Ente Scuola deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.
Il trattamento economico e normativo del personale dell’Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il direttore, nell’ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Art.16 - Amministrazione
I singoli atti amministrativi dell’Ente concernenti l’erogazione delle spese, l’incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.
Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione e da utilizzare comunque per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art.17 - Esercizi
E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio economico e finanziario, in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni del presente statuto, da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo.
Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo, deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni nazionali degli imprenditori e dei lavoratori di cui all’art.1 del presente statuto.
Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato dalle parti nazionali ed accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito delle Organizzazioni territoriali, nonché al Formedil nazionale e regionale.
Nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite, relativo all’esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell’Ente , in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l’esercizio precedente.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente.
Art.18 – Scioglimento o Liquidazione
La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali, sentito il parere del Formedil.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorso 1 mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
Le organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente rettificano l’operato.
Obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art.18 – Scioglimento o Liquidazione
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorso 1 mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
Le organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente rettificano l’operato.
Obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.