SCUOLA EDILE CUNEO

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLST/RLS – Cuneo

RLST/RLS

L’art. 47 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, deve essere presente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS.

Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4 di cui all’ 47, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale RLST.

Rappresentanti dei Lavoratori Territoriali della Provincia di Cuneo

operativi sul territorio, sono:

Se i lavoratori dell’impresa eleggono un Rappresentante Aziendale, ovvero, un dipendente dell’impresa (assunto con contratto a tempo indeterminato), l’azienda dovrà inviare alla Scuola Edile di Cuneo i documenti previsti dall’accordo siglato dalle parti sociali edili territoriali.

  • Comunicazione nominativo Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ai sensi del art. 47 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (ALL.3);
  • Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ai sensi del art. 47 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (ALL.2);
  • Comunicazione dimissioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ALL.4);
  • Copia Attestato di formazione iniziale e periodica (aggiornamento annuale) al corso per RLS (laddove l’impresa non sia ancora in possesso del documento dovrà far pervenire certificazione di iscrizione al corso RLS).

È fatto d’obbligo all’impresa di comunicare tempestivamente alla Scuola Edile di Cuneo eventuali variazioni nella figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza all’indirizzo mail:

cpt@scuolaedilecuneo.it

 

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